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Il Garante

Nella Regione del Veneto c’è un’Istituzione che si prende cura dei diritti dei cittadini, dei minori di età, delle persone ristrette nella libertà personale: è il Garante regionale dei diritti della persona del Veneto.

Il Garante non è un magistrato, né un avvocato di parte.

E’ un soggetto che ascolta, consiglia, orienta.

Il Garante è organo monocratico ed esercita le sue funzioni in piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione; non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Il Garante promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni, dei diritti dei minori d’età e delle persone ristrette nella libertà personale attraverso procedure non giudiziarie di consulenza, protezione, mediazione, facilitazione, orientamento.
Riesamina i dinieghi di accesso agli atti secondo le leggi statali.

Il suo intervento è gratuito.

La base normativa

Nella Regione del Veneto, il Garante dei diritti della persona è istituito con l’art. 63 dello Statuto (legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.1), che ne ha definito le funzioni, fissato la sede presso il Consiglio regionale e assicurato l’autonomia:

Art. 63 - Garante regionale dei diritti della persona
1.       È istituito il Garante regionale dei diritti della persona, al fine di:

  • garantire, secondo procedure non giudiziarie di promozione, di protezione e di mediazione, i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni in ambito regionale;
  • promuovere, proteggere e facilitare il perseguimento dei diritti dei minori d’età e delle persone private della libertà personale.

2.       La legge disciplina i criteri e i requisiti di nomina del Garante regionale, le condizioni per l’esercizio delle funzioni, assicurandone l’autonomia e le funzionalità.
3.       L’Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale”.

Sulla base della previsione dello Statuto, la successiva legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 “Garante regionale dei diritti della persona” ha fissato i criteri e i requisiti per la nomina, specificato le funzioni, i poteri e i criteri di azione, anche con riferimento ai tre distinti ambiti di competenza (funzioni di difesa civica; funzioni di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età; funzioni a garanzia dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale).

Il Garante in carica

L'Avvocato Mario Caramel è il Garante regionale dei diritti della persona.

Eletto dal Consiglio regionale nella seduta del 20 luglio 2021 (Deliberazione 20 luglio 2021, n. 80), ha prestato giuramento in data 28 luglio.

La legge regionale di disciplina delle funzioni e dei poteri del Garante (legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 "Garante regionale dei diritti della persona"), fissa in tre anni la durata in carica del Garante, prevedendone la possibilità di rielezione.


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