Le Funzioni
Il Garante dei diritti della persona del Veneto, in base allo Statuto e alla legge regionale, svolge le seguenti specifiche funzioni:
Funzioni di difesa civica.
Il Garante tutela e promuove i diritti delle persone nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e nei confronti di enti o di soggetti anche privati che svolgono una funzione pubblica o di pubblico interesse nel territorio della Regione Veneto.
Nell’ambito di questa funzione, il Garante:
- riceve le istanze di soggetti singoli o associati che lamentano disfunzioni/abusi da parte di una pubblica amministrazione avente sede nel territorio regionale, sempreché risulti che i soggetti si sono già rivolti alla pubblica amministrazione senza esito o con esito ritenuto non soddisfacente, svolgendo un’attività di orientamento, di mediazione, sollecitazione, raccomandazione nei confronti dell’amministrazione interessata;
- si pronuncia sulle istanze di riesame del diniego (espresso o tacito) o di differimento dell’accesso ai documenti amministrativi di cui all’articolo 24 della legge 241/1990 nonché sulle istanze di riesame del diniego di accesso civico generalizzato di cui al decreto legislativo 33/2013, come modificato dal decreto legislativo 97/2016.
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Funzioni di tutela dei minori di età.
Il Garante
promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Nell’ambito di questa funzione, il Garante,
- promuove la diffusione della cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
- accoglie segnalazioni relative a casi di violazioni dei diritti dei minori di età, o relative a difficoltà nello svolgimento delle procedure di protezione e tutela;
- attiva iniziative di consulenza, mediazione, facilitazione, accompagnamento e orientamento nelle situazioni di disagio, rischio o pregiudizio dei bambini e degli adolescenti;
- offre spazi di ascolto per i privati cittadini, per i servizi sociali e sociosanitari del territorio, per le comunità di accoglienza e per le famiglie affidatarie, per gli uffici delle pubbliche amministrazioni, e per tutte le istituzioni scolastiche;
- opera in collegamento con le competenti strutture della Regione e in collaborazione con tutte le altre istituzioni presenti sul territorio deputate alla cura dei minori d’età;
- promuove la formazione di persone disponibili ad assumere l’incarico di tutore legale nei confronti di bambini e adolescenti;
- fornisce consulenza ai tutori nominati;
- vigila sull’accoglienza prestata ai minori che vivono in ambienti esterni alla propria famiglia, nell’ottica del perseguimento del miglior interesse dei bambini e degli adolescenti;
- segnala alle competenti autorità amministrative o giudiziarie situazioni di rischio o pregiudizio che riguardano i minori di età.
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Funzioni di tutela delle persone ristrette.
Il Garante
promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti delle persone private della libertà personale.
Nell’ambito di questa funzione, il Garante:
- opera a favore delle persone detenute negli istituti penitenziari, nelle strutture gestite dai centri per la giustizia minorile (istituto penale minorile e centri di prima accoglienza), nei centri di identificazione ed espulsione, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nonché delle persone private a qualsiasi titolo della libertà personale;
- assume ogni iniziativa volta ad assicurare il diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all’istruzione, alla formazione professionale, al reinserimento sociale e lavorativo;
- sollecita le amministrazioni competenti affinché assumano le iniziative volte ad assicurare i diritti fondamentali delle persone ristrette;
- segnala agli organi competenti eventuali fattori di rischio o di danno, dei quali venga a conoscenza;
- interviene nei confronti delle strutture e degli enti competenti in caso di accertate omissioni o inosservanze che compromettano l’erogazione delle prestazioni inerenti i diritti delle persone ristrette;
- propone agli organi titolari della vigilanza opportune iniziative, qualora perdurino omissioni o inosservanze;
- comunica con le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
- accede ai luoghi e agli istituti in cui le persone si trovano ristrette nella libertà personale.
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